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Comunicato del Coordinamento Nazionale – Sulla sorveglianza speciale



Il Coordinamento Nazionale comunica quanto segue:

La notizia della richiesta di sottoposizione a Sorveglianza Speciale per la durata di 3 anni, notificata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio ad un esponente del movimento contro il green pass, non può che lasciarci disarmati ed esterrefatti. 

L’udienza che era prevista per questa mattina è stata rinviata al 22 settembre alle 09:30 al Tribunale di Milano, sicuramente positivo per la costruzione della difesa, ma che significa anche mesi per la persona con l’insicurezza di sapere del proprio futuro. Questo provvedimento, oltre a qualificare il destinatario come soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, può comportare misure che vanno dall’ammonimento orale da parte del questore al foglio di via obbligatorio da un luogo diverso dalla residenza, dal divieto di soggiorno all’obbligo di soggiorno in un luogo specifico, fino al divieto – in caso di condanna – di possedere o utilizzare, in tutto o in parte,  qualsiasi  apparato di comunicazione radiotrasmittente, […] nonche’ programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi, dal sottostare a coprifuoco, al divieto di partecipare a riunioni pubbliche, alla sospensione della patente di guida.

Lungi dall’essere una forma di protezione della società questa scelta della Procura,qualora fosse confermata, lascerebbe una nuova macchia d’infamia indelebile sul ruolo delle istituzioni democratiche e su tutto il potere giudiziario, fin troppo debole, fin troppo permeabile da posizioni politiche e influenze dell’esecutivo.

Le misure di prevenzione personali, che il nostro ordinamento conosce fin dall’inizio dell’unità d’Italia, rappresentano un infame retaggio dello stato di polizia pre-costituzionale: nel neonato Regno d’Italia prima (l. 2248/1865, allegato b) e durante il ventennio fascista poi (R.D. 773/1931), è stato fatto largo utilizzo della misure di prevenzione personale come strumento di controllo e di repressione degli oppositori politici. Non a caso, fin dalla sua nascita la Corte costituzionale ha messo in discussione l’assunto che regolava queste forme punitive preventive, finendo per sottrarre alle autorità amministrative – governative – il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale tutelata dall’art. 13 della Costituzione, attraverso la declaratoria di incostituzionalità degli articoli del TUPS interessati (sentenza n. 11 del 1956).

Tale materia, ora regolata dal D. Lgs. n. 159 del 2011, sebbene sia confluita nella competenza dell’autorità giudiziaria, non finisce però di sorprendere circa il contenuto repressivo che rappresenta, soprattutto nella situazione in cui sia rivolta nei confronti di posizioni politiche critiche e dissenzienti o verso qualsiasi forma di marginalità sociale. Il potenziale arbitrio nell’applicazione di tali provvedimenti restrittivi della libertà personale in assenza di reato e dunque di un processo, mette in pericolo i cittadini circa l’utilizzo poliziesco di tali strumenti sulla base di meri sospetti e dell’arbitrarietà del giudizio del singolo (un esempio su tutti fu l’anno scorso quello dell’attività scrittore Marco Boba con l’utilizzo come prove della sua pericolosità per affibbigliargli la sorveglianza speciale passaggi di un suo romanzo).

E anche ammessa e non concessa la legittimità dell’esistenza dello strumento stesso in una visione preventiva, a memoria dell’art. 1 e dell’art. 4 del D.Lgs 159/2011 viene da chiedersi:

– nei confronti di questa persona, quali sono gli elementi di fatto a sostegno dell’abituale dedizione ai traffici delittuosi, al godimento di proventi di attività delittuose o la dedizione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità’ fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica? (art.1)

Nessuno, se sanità, sicurezza e tranquillità pubblica sono quelle rientranti nel perimetro di ciò che le persone comuni necessitano e non quelle definite in maniera strumentale da chi attualmente detiene il potere.

– questa persona è indiziata o ha commesso reati propri di una associazione a delinquere, di stampo mafioso o terroristico? Ha forse violato gli art. 12 e ss. del Testo Unico immigrazione? Ha forse inteso porre in essere atti preparatori o esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato? Ha forse fatto parte di associazioni politiche disciolte o ricostituito il partito fascista? Ha condotto traffici relativi ad armi da guerra o esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni? È indiziato di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva a manifestazioni che mettano  in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone? È indiziato di maltrattamenti o atti persecutori? (art. 4)

No, se chiedere giustizia e il rispetto dei più basilari diritti (da quello alla salute, a quello di movimento, o di libertà scelta terapeutica o di diritto al lavoro) non viene considerato un voler sovvertire uno Stato ormai autonomamente sovvertito che di quello di diritto ormai non mantiene che la mera facciata      

Allora delle due l’una: o questa richiesta di sorveglianza speciale è frutto di un grossolano – ma non per questo esente da responsabilità – errore giudiziario; oppure siamo di fronte all’ennesima, irreversibile rottura di un argine, rappresentata dalla repressione anche delle libere, pacifiche e democratiche manifestazioni del pensiero quando queste sono contrarie al regime voluto dal dominatore di turno, dittatore o premier che sia.

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